Codice Etico

Norme deontologiche dei teatroterapeuti italiani

Testo approvato dall’Assemblea Ordinaria della F.I.T. (Federazione Italiana Teatroterapia) nell’adunanza del 14 maggio 2006

 

Definiamo “teatroterapia” quell’approccio evolutivo, facente parte del mondo delle artiterapie, che tende ad integrare le pratiche artistico-teatrali con i diversi orientamenti arteterapeutici. Tale approccio considera l’uomo nella sua globalità e studia il processo artistico del cambiamento scenico quale agente di trasformazione all’interno della struttura di personalità dell’individuo.
La terapia a mediazione teatrale, che può essere di gruppo e/o individuale, contribuisce a portare un miglioramento nella qualità della vita della persona attraverso l’azione e l’analisi del linguaggio artistico multidisciplinare (pittorico, musicale, scultoreo, teatrale), rispettando i tempi dei processi creativi all’interno del setting giocoso dell’espressività artistica.
Le finalità dell’approccio teatroterapeutico, tanto pedagogiche, quanto preventive e riabilitative, facilitano il manifestarsi, nella persona, di nuove modalità espressive e comportamentali. La funzione educativa di tale approccio consiste nel creare “nuovi” personaggi, nati dall’improvvisazione individuale e di gruppo ed integrati in un unico scenario immaginativo interiorizzato. Conoscere il proprio immaginario, le modalità di relazione, i copioni scenici, le capacità di analisi e possibilità interpretative permette alla persona di prendere coscienza della globalità emotiva, intellettiva, fisica e spirituale di cui è portatrice.

 

Principi generali e finalità 

 

Articolo 1     (introduzione)
Le regole del presente Codice deontologico sono vincolanti per tutti i soci iscritti alla F.I.T. Pertanto, sono tenute alla loro conoscenza, e l’ignoranza delle medesime non esime dalla responsabilità disciplinare.

Articolo 2     (finalità)
Il presente Codice deontologico definisce le regole e fornisce gli obblighi comportamentali, al fine di improntare l’attività professionale dei teatroterapeuti secondo i principi di correttezza, rispetto, professionalità e trasparenza a tutela del committente, dell’utente, degli associati e più in generale della Categoria.
Esso determina, inoltre, i parametri necessari alla  F.I.T. per verificare la posizione dei propri iscritti rispetto a controversie, vertenze o contestazioni eventualmente insorte fra colleghi o fra teatroterapeuti e loro utenti, consentendo agli Organi preposti della Federazione di adottare eventuali provvedimenti disciplinari nei confronti del professionista che avesse trasgredito a quanto previsto dalle Leggi Statali vigenti e/o dal presente Codice.

 

Norme di comportamento

 

Articolo 3      (formazione, professionalità ed interventi)
Il teatroterapeuta, formato in una scuola di teatroterapia riconosciuta dalla F.I.T., si impegna ad accrescere le proprie conoscenze sulla qualità della relazione dell’individuo all’interno del gruppo,  ad approfondire le proprie competenze relative alle diverse tecniche artistiche espressive di cui può disporre nel proprio lavoro, a mantenere un adeguato livello di preparazione professionale, aggiornandosi costantemente sulle ricerche condotte, sia a livello nazionale che a livello internazionale, relative agli ambiti di intervento in cui opera.
Gli obiettivi dei suoi interventi mirano alla promozione del benessere individuale e relazionale.
Riconoscendo i limiti della propria competenza, utilizza strumenti teorico-pratici ed approcci espressivo-corporei inerenti alle artiterapie per i quali ha acquisito adeguata competenza e, ove necessario, formale autorizzazione. Impiega, inoltre, metodologie delle quali è in grado di indicare fonti e  riferimenti scientifici.
Qualunque sia il contesto in cui opera, è tenuto a formulare dei piani di intervento i cui obiettivi servano al miglioramento delle capacità delle persone di comprendere se stessi e gli altri e di comportarsi in maniera consapevole, congrua ed efficace nelle situazioni di vita. Può disporre di tutta la vasta gamma delle tecniche artistiche (dalla manualità artigianale alle arti figurative –pittura, scultura, architettura-, dalla danza alla musica, al teatro.

Articolo 4      (responsabilità)
Il teatroterapeuta conosce le responsabilità sociali della propria professione. Sa di potere influire significativamente nella vita delle persone con cui opera e, pertanto, si impegna ad attenzionare costantemente i fattori personali, sociali, organizzativi, finanziari e politici in cui l’utente è inserito, evitando l’uso inappropriato della propria influenza.
Inoltre, rispetta la fiducia, la dignità, il diritto alla riservatezza, all’autodeterminazione e all’autonomia, di coloro che si avvalgono delle sue prestazioni professionali; non utilizza indebitamente le eventuali situazioni di dipendenza e non suscita aspettative infondate nelle attese degli utenti.
Il teatroterapeuta non opera discriminazioni in base a religione, etnia, nazionalità, estrazione sociale, stato socio-economico, sesso di appartenenza, orientamento sessuale; cerca piuttosto di sostenere l’integrazione di più modelli di pensiero, astenendosi dal giudizio critico ed utilizzando tecniche che salvaguardano i principi di libertà della persona.
Rifiuta di collaborare ad iniziative che possano ledere i propri utenti; salvaguarda la loro autonomia nella scelta di metodi, tecniche e strumenti espressivi, nonché del loro utilizzo: è, pertanto, responsabile della loro applicazione ed uso, dei risultati, delle valutazioni che ne ricavano.

Articolo 5     (segreto professionale)
Il teatroterapeuta è strettamente tenuto al segreto professionale.
Nel caso di intervento su o attraverso gruppi, è tenuto ad informare, nella fase iniziale, circa le regole che governano tale intervento e ad impegnare i componenti del gruppo al rispetto del diritto di ciascuno alla riservatezza, secondo la normativa vigente.
Soltanto nei casi in cui si prospettino gravi pericoli per la vita o per la salute psicofisica dei soggetti che segue o di terzi, può violare l’obbligo del segreto, pur tuttavia tutelando la salute della persona.
Nel caso di collaborazione con altri professionisti, può condividere le informazioni strettamente necessarie in relazione al tipo di collaborazione.
Il teatroterapeuta si impegna a custodire, per almeno cinque anni dopo la conclusione del rapporto professionale, mantenendone la segretezza, l’opportuna documentazione del lavoro svolto.
In caso di morte, tale protezione è affidata ad un collega iscritto alla Federazione Italiana Teatroterapia.

Articolo 6     (pratica professionale)
Nella pratica della propria professione, il teatroterapeuta si avvale della competenza professionale di psicologi e medici quando le problematiche degli utenti richiedano tale intervento, integra tecniche artistiche e conoscenze antropologiche, psicologiche e pedagogiche, utilizza una metodologia artistico-espressiva, facilita la creazione di un setting motivante e aiuta l’utente a rappresentare i propri sentimenti e le proprie emozioni tramite il linguaggio artistico multidisciplinare.
Partendo da un’analisi dei bisogni, monitora gli effetti della propria azione formativa sull’utente tramite colloqui, griglie, questionari espressivi e di valutazione, e quant’altro possa aiutarlo nella comprensione dei processi interiori e dei vissuti degli utenti.
Il teatroterapeuta basa la propria azione più sul processo di trasformazione durante il percorso di terapia a mediazione teatrale che sull’effetto “rappresentazione scenica” davanti ad un pubblico. Quest’ultima viene considerata una possibile ma non unica conseguenza del processo arteterapeutico. Nel caso di rappresentazioni pubbliche, ci si attiene alle relative norme vigenti definite dalla S.I.A.E. e ai vincoli ENPALS.

Articolo 7     (attività di ricerca)
Nell’attività di ricerca, il teatroterapeuta è tenuto ad informare adeguatamente i soggetti in essa coinvolti per ottenere il loro consenso. Quando questo non potrà essere fatto preventivamente, verrà fatto al termine della sperimentazione, prima della divulgazione dei dati ottenuti. Nel caso di minori o di soggetti che per altri motivi non sono in grado di esprimere validamente il loro consenso, questo deve essere dato da chi ne ha la potestà genitoriale o la tutela.
I risultati delle proprie sperimentazioni, tutelando il diritto alla riservatezza e all’anonimato dei soggetti coinvolti, vanno divulgati valutando attentamente il grado di validità ed attendibilità, proponendo le eventuali ipotesi ed interpretazioni alternative ed esplicitandone potenzialità applicative e limiti.
L’organo preposto alla valutazione e all’attendibilità di tali ricerche è la Commissione di ricerca sperimentale istituita presso la F.I.T.

Articolo 8     (attività di docenza)
Nella propria attività di docenza, di didattica e di formazione, il teatroterapeuta stimola negli studenti, allievi e tirocinanti l’interesse per i principi deontologici, anche ispirando ad essi la propria condotta professionale. Inoltre, trasmette la passione verso i mondi dell’arte e l’umanità e il rispetto verso le fragilità dell’essere umano.

 

Rapporti con l’utenza e con la committenza

 

Articolo 9     (modalità d’intervento)
Il teatroterapeuta fornisce, nella fase iniziale del rapporto professionale, a utenti o a committenti, informazioni chiare e comprensibili circa le modalità d’intervento, le norme deontologiche di riservatezza e gli obiettivi delle proprie prestazioni.
Rispetta il libero arbitrio, stimola il pensiero creativo, il senso della progettualità e favorisce lo sviluppo libero e consapevole di giudizi, opinioni, scelte e di una coscienza autocritica negli utenti verso cui rivolge le proprie prestazioni professionali. Adotta, altresì, un atteggiamento chiaro nei loro confronti, non lede né plagia; non utilizza il proprio ruolo ed i propri strumenti professionali per assicurare a se stesso o ad altri indebiti vantaggi.

Articolo 10     (onorario)
Il teatroterapeuta pattuisce, nella fase iniziale del rapporto, il compenso relativo alle prestazioni professionali richieste, attenendosi all’eventuale tariffario della F.I.T.

Articolo 11     (libertà e obblighi)
Il teatroterapeuta è libero di intraprendere o meno qualsiasi attività professionale dove i conflitti personali interferiscano con l’efficienza delle proprie prestazioni.
Ha l’obbligo di:
tutelare l’integrità della persona di cui si prende carico,
proporre l’interruzione del rapporto teatroterapeutico quando prende atto che la persona non trae alcun beneficio dall’intervento,
monitorare i rapporti di natura affettivo-sentimentale e/o sessuale con gli utenti nel corso del trattamento al fine di garantire lo sviluppo del processo creativo e trasformativo.

 

Rapporti con i colleghi

 

Articolo 12     (principi di riferimento)
I principi sui quali si fondano i rapporti fra colleghi sono quelli di rispetto reciproco, sostegno, onestà e colleganza.
Il teatroterapeuta si astiene dal dare, pubblicamente, eventuali giudizi negativi relativi alla formazione e alle competenze dei colleghi. Quando tali critiche vengano fatte per sottrarre clientela, tale intenzione rappresenta una notevole aggravante.
Ognuno ha l’obbligo, per lo sviluppo della disciplina teatroterapeutica, di comunicare le sue nuove scoperte o intuizioni e, nel presentare i risultati delle proprie ricerche, indicare la fonte degli altrui contributi.

 

Rapporti con la società 

 

Articolo 13     (principi di riferimento)
La pubblicità e le informazioni relative all’attività professionale devono essere ispirate a criteri di decoro professionale, di serietà scientifica e di tutela dell’immagine della professione.

 

Norme di attuazione 

 

Articolo 14     (Organi di controllo)
È istituita, presso la Federazione Italiana Teatroterapia, una “Commissione deontologica”, di cui fanno parte Walter Orioli, Paolo Bruno Donzelli e Nicola Cifarelli.
In caso di controversie fra operatori in teatroterapia o teatroterapeuti associati alla F.I.T. e/o in presenza di comportamenti non conformi a quanto previsto dal presente Codice, gli Organi preposti al controllo, cui spetta il compito di vigilare sul comportamento deontologico degli  associati e proporre eventuali provvedimenti disciplinari nei confronti dei teatroterapeuti coinvolti, sono:
1. La Commissione deontologica
2. Il Collegio Direttivo F.I.T.
Le eventuali istruttorie prevedono l’audizione delle parti con partecipazione delle stesse al procedimento in modo da garantire l’effettivo contraddittorio tra esse.
Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di richiedere la pubblicazione dei provvedimenti disciplinari adottati nei confronti dei teatroterapeuti associati.
La F.I.T., attraverso i propri Organi di controllo, si impegna ad effettuare un’azione continua di monitoraggio sui propri iscritti.
Lo stesso teatroterapeuta deve agire in un’ottica di autocontrollo, divenendo controllore di sé e degli altri teatroterapeuti associati, in quanto parte di un Ente rappresentativo di interessi comuni a tutti i partecipanti.

Articolo 15     (Violazioni e sanzioni)
Le violazioni costituiscono un illecito disciplinare.
Le sanzioni eventuali riguardano:
 deplorazione scritta (diffida o ammonizione con invito formale ad uniformarsi a quanto deliberato dall’Organo di controllo);
 sospensione, da 1 a 6 mesi, dalla F.I.T. con conseguente diffida ad utilizzare, nel periodo di sanzione, marchio distintivo della Federazione e tecniche teatroterapeutiche nei confronti di utenti sia nel pubblico che nel privato;
 espulsione dalla F.I.T. con conseguente diffida ad interrompere immediatamente l’utilizzo del marchio della Federazione e la propria attività professionale di teatroterapeuta. Il professionista per il quale viene richiesta l’espulsione, viene convocato dal Consiglio Direttivo per un’audizione, prima che la sanzione venga deliberata ed applicata.

Articolo 16     (entrata in vigore)
Il presente Codice deontologico entra in vigore dopo essere stato approvato dall’Assemblea Ordinaria della F.I.T.